La cassazione fa chiarezza sulle norme per gli intermediari.
Il mediatore deve ricevere la percentuale inizialmente pattuita anche se il mandato dell’agenzia è scaduto ma l’affare si è concluso.
La cassazione scende in campo sulla fase uno della compravendita: il cosiddetto “compromesso”. Attenzione: chi acquista o cede la casa rischia di pagare due volte la percentuale al mediatore (anzi, ai mediatori). Vediamo perchè. Lo spiega la terza sezione civile con la sentenza 6171/09, accogliendo il ricorso di un’agenzia immobiliare. Questi i fatti: il meidatore accompagna l’aspirante compratore a vedere l’appartamento, che desta una buona impressione nel visitatore. L’affare però non si combina e il motivo, apparentemente,e che fra le parti c’è troppa distanza sul prezzo. Nel frattempo il mandato dell’intermediario scade e, sorpresa, in seguito l’operazione va in porto: il compratore è proprio la persona che in precedenza non aveva raggiunto l’accordo con il venditore. L’affare, però, si chiude con i buoni uffici di un’altra agenzia, che incassa la sua brava provvigione. Ma c’è un ma. Appena viene a conoscenza dell’affare, il primo mediatore torna a farsi vivo con le parti contraenti reclamando la sua parte. Subito scoppia la lite, che finisce in tribunale. E ora l’intermediario originale riesce a ottenere dalla Suprema corte l’annullamento della sentenza d’appello che rispose picche alla sua domanda. Il motivo? Il giudice di secondo grado sbaglia quando afferma che il diritto alla provvigione andrebbe negato perchè il “vecchio” mediatore non è riuscito a fornire la prova di aver segnalato di aver segnalato al venditore il nominativo di colui che è diventato poi l’effettivo acquirente dell’immobile. E perchè l’intermediario non avrebbe svolto un’attività ulteriore per far incontrare le parti ancora distanti sul prezzo. La verità, osserva il giudice di leggitimità, è che non si può far carico all’intermediario di una dimostrazione del genere: è sufficiente l’aver fatto visitare l’appartamento a chi è poi divenuto il compratore dell’immobile per permettere a quest’ultimo di entrare in contatto con il venditore. Sta alle parti documentare il contrario, anche se l’agenzia immobiliare non riesce a produrre la prova di aver segnalato in modo espresso e specifico quel nominativo al proprietario dell’appartamento messo sul mercato. La giurisprudenza della Cassazione, infatti, è unanime nel ritenere che il diritto alla percentuale per il mediatore scatta anche se l’intermediario non ha partecipato a tutte le fasi delle trattative e si configura ugualmente nell’ipotesi in cui la firma sul contratto di compravendita è apposta dopo che il mandato dell’agenzia è scaduto. L’importante è che l’attività svolta dal mediatore possa vantare un nesso causale con la conclusione dell’affare. Hanno un bel dire le parti, nel caso affrontato dalla sentenza 6171/09, che il contratto poi concluso con il contributo di un’altra agenzia sia stato firmato a un prezzo notevolemente inferiore a quello che contrappose - e divise temporaneamente - compratore e venditore all’epoca del primo approccio propiziato dall’originale mediatore: lo strumento negoziale depositato in giudizio è soltanto il contratto definitivo (e non il preliminare), stipulato a un importo più basso del reale per motivi fiscali, vale a dire ancorandolo al solo valore catastale, con l’obiettivo di eludere l’imposta di registro. Va detto inoltre che il contratto di mandato tra agenzia e venditore conteneva una clausola che esplicitamente riconosceva al mediatore il diritto alla percentuale anche dopo la scadenza del mandato se l’affare si fosse concluso con un apersona indirizzata o contattata dall’intermediario. E le clausole che ampliano i dirittti delle agenzie rispetto allo schema legale, riferiscono i giudici, sono certamente lecite.
FormaReal Estate ha tratto questa notizia da: Il Messaggero
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